Informativa Privacy Cookie e preferenze
  COLLEGIO DEI GEOMETRI DI TORINO E PROVINCIA    

COLLEGIO TRASPARENTE

 
 

Torna Alla Sezione

2.2 Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Non sono state adottate sanzioni amministrative pecuniarie

D.Lgs. 33/2013 - Art.47  "Sanzioni per mancata comunicazione dei dati"

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarita' di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonche' tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da' luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorita' amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

 
 
         
 

COLLEGIO DEI GEOMETRI DI TORINO E PROVINCIA
Via Toselli 1,10129 Torino
P.IVA e C.F. 80091270019

CONTATTI

Tel. 011 53.77.56
Fax 011 53.32.85

Gli Uffici del Collegio osservano i seguenti orari:
dal lun. al ven.: dalle 8.30 alle 13.30
lun. e merc.: anche dalle 14.00 alle 17.00

CONTATTACI

 

PRIVACY COOKIE POLICY

TRASPARENZA

 

Copyright Collegio dei Geometri di Torino e Provincia