24.1 Accesso civico
L'articolo 5 del D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" ha introdotto il diritto di accesso civico, che riconosce a chiunque il diritto di accedere a dati e documenti senza necessità di dimostrare un interesse legittimo.
Successivamente, con l'approvazione del D.Lgs. n.97/2016, è possibile distinguere due forme di accesso civico:
Accesso civico semplice (art.5, comma 1, D.Lgs. n.33/2013) concernente dati e documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria
Modello Richiesta accesso civico semplice
Modello per istanza di accesso civico titolare del potere sostitutivo
Le richieste di accesso civico semplice possono essere inviate al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
L'indirizzo di posta elettronica cui inoltrare la richiesta di accesso civico è il seguente: segreteria@collegiogeometri.to.it
Accesso civico generalizzato (art.5, comma 2, D.Lgs. n.33/2013) concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare.
Moduli per richiedenti e controinteressati:
Richiesta accesso civico generalizzato
Richiesta di riesame del richiedente
Opposizione del controinteressato
Richiesta di riesame da parte del controinteressato
Ricorso del richiedente al difensore civico
Richiesta di riesame da parte del controinteressato
Le richieste di accesso civico generalizzato possono essere inviate agli uffici indicati dall'art. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013
Registro degli accessi
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